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NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO

Nel processo civile, la parte che si costituisce in giudizio per prima, di norma l’attore, deve depositare in cancelleria, insieme al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, vale a dire un’istanza per ottenere che il cancelliere iscriva la causa nel ruolo generale, ai sensi dell’articolo 168 del codice di procedura civile. La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione: • delle parti, loro generalità e codice fiscale • dell'avvocato che si costituisce e relativo codice fiscale • dell'oggetto della domanda • della data di notificazione della citazione • della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del contributo unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo. La Circolare congiunta delle direzioni generali dell'organizzazione giudiziaria, degli affari civili e dell'ufficio del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del 2 agosto 2000, allo scopo di standardizzare le modalità di iscrizione delle cause nei ruoli civili, ha istituito un modello unico di nota di iscrizione a ruolo, utilizzato a partire dal 1 ottobre 2000. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 13 febbraio 2001 prevede infine che la nota di iscrizione a ruolo possa essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale del difensore.



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