OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVAIl cittadino che pone in essere un illecito amministrativo è soggetto, qualora gli organi competenti accertino l’avvenuta infrazione, ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che consiste nel pagamento di una somma di denaro. E’ il caso, ad esempio, della persona che guida un autoveicolo sprovvisto di carta di circolazione. La violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore o deve essergli notificata. Qualora, entro sessanta giorni, non abbia luogo la conciliazione, si possono presentare memorie difensive. Quindi, viene comminata la sanzione con ordinanza motivata e l’autorità competente ne ingiunge il pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo. Il soggetto può presentare opposizione alla sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ricorrendo al giudice di pace, salvo i casi in cui l’opposizione si presenta al tribunale, ad esempio in materia di lavoro, edilizia ed urbanistica. Il ricorso al giudice di pace non comporta la sospensione dell’esecuzione dell’ingiunzione. Il giudice di pace potrà convalidare con ordinanza il provvedimento ovvero annullarlo o modificarlo con sentenza. Contro tale sentenza è ammesso soltanto il ricorso per cassazione. Normativa di riferimento: legge 24 novembre 1981, n. 689
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