GIUDICE UNICOIl 2 giugno 1999 è divenuto efficace il Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 che ha riformato l'organizzazione dell'ordinamento giudiziario istituendo la nuova figura del Giudice Unico di primo grado.
Il decreto ha abolito l'ufficio del Pretore trasferendo le sue competenze al Tribunale ordinario in materia sia civile che penale, escluso quanto attribuito al Giudice di pace.
Il Tribunale ordinario decide, sia in materia civile che penale, prevalentemente in composizione monocratica (giudice singolo) e per specifiche ipotesi in composizione collegiale (collegio di tre giudici).
Riferimenti normativi:
Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51
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