Sì. Per le opposizioni a sanzioni amministrative è ammesso l'invio con plico postale raccomandato. Si consiglia di spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno per avere la prova della ricezione.Deve indirizzarsi a:
Giudice di Pace di Roma - Via Teulada, 40 – 00195 ROMA
Se l’Utente decide di depositare il ricorso consegnandolo a mani l’orario di apertura della cancelleria è dalle ore 9.00 alle 13.00 dal lunedì, al venerdì. La cancelleria competente a ricevere i ricorsi si trova al piano terra, stanza n°03 – RUOLO GENERALE -. La cancelleria competente a seguire le fasi successive al deposito del ricorso sarà quella del giudice al quale è stato assegnato il ricorso al momento dell’iscrizione a ruolo.
Si. Dal 1gennaio 2010. Le opposizioni a sanzioni amministrative, come ad es. le multe al Codice della Strada, sono soggette al pagamento del contributo unificato e spese forfetizzate come riportato nella tabella “contributo unificato”.
Le informazioni sullo stato del fascicolo e quindi sulla data di udienza potranno essere reperite sul sito del Giudice di Pace digitando il numero di Registro Generale che verrà acquisito direttamente dall’utente dopo l’iscrizione a ruolo del procedimento. Qualora il Giudice disponesse la notifica del decreto di fissazione udienza al domicilio del ricorrente si riceverà la stessa direttamente dagli ufficiali giudiziari mediante il servizio postale.
L’attuale normativa prevede che per le opposizioni a sanzioni amministrative il ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza limiti di valore ma nulla vieta, anzi per molti aspetti consigliabile, conferire mandato ad un legale patrocinante.
Nella pratica risulta difficile pensare che un delegato possa riferire su fatti e circostanze di altri. Comunque la parola finale sull'ammissibilità spetta al Giudice del caso. Nella prassi dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma la maggioranza dei Giudici (ma NON TUTTI !) accettano la delega scritta del ricorrente ad altra persona corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento valido del ricorrente delegante.
La legge prevede espressamente la presenza del ricorrente all’udienza pena la convalida del provvedimento. La Corte Costituzionale con sentenza n. 534 del 5 dicembre 1990, ha mitigato tale impostazione statuendo che il Giudice deve prescindervi quando l’illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente. Comunque in caso di impossibilità ad essere presente si consiglia di inviare, anche a mezzo fax, una giustificazione chiedendo al Giudice di decidere come richiesto nel ricorso oppure chiedendo uno spostamento dell’udienza. Altra possibilità quella rappresentata alla FAQ 5 precedente con tutte le avvertenze del caso.
Il ricorso deve sempre essere proposto dall’intestatario dell’atto notificato. La risposta quindi è SI solo in caso di contestazione immediata e consegna del verbale nelle mani del conducente. Nel caso di sanzione stradale, non immediatamente contestata ed elevata quindi al proprietario è consigliabile di proporre ricorso congiunto dal proprietario e dal guidatore che interviene per riferire sui fatti posti a fondamento del ricorso.
No. Il pagamento della sanzione preclude il ricorso.
No. La scelta è alternativa ed univoca. La norma vuole che si alleghi al ricorso l’originale del verbale e non una copia proprio per evitare doppi giudizi con conseguenze imprevedibili.
No. La norma del pagamento ridotto nei 60 giorni è un principio generale. Il Giudice di Pace però a differenza del Prefetto può ricorrendone i presupposti di legge e di opportunità confermare, in caso di rigetto del ricorso, il pagamento del minimo edittale.
Nel verbale notificato devono essere sempre specificate le modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata commessa od accertata l’infrazione.
Nella cartella notificata devono essere sempre specificate le modalità e l’autorità alla quale presentare il ricorso. Comunque il Giudice di Pace competente è quello del luogo ove è stata accertata l’infrazione.
Si. Per il calcolo del contributo unificato si prenderà in considerazione la somma degli importi di tutte le sanzioni elencate nel ricorso.
Esistono tre possibilità
• Attendere la notifica del decreto di fissazione udienza nel quale viene indicato anche il numero di Rg;
• Cercando sul sito gdp.giustizia.it inserendo nell’apposito campo il numero di protocollo web (numero che compare sulla Nota di iscrizione a ruolo);
• Presso l’Ufficio informazioni del Giudice di Pace di Roma in via Teulada, 28 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12).
Inviando un ricorso via posta, tramite raccomandata, è necessario stampare la preiscrizione web come indicato in questo sito e quindi allegare la ricevuta di versamento del pagamento telematico effettuato attraverso PagoPa
Per importi non superiori a 1.033 Euro si paga un Contributo unificato di 43,00 Euro;
Per importi non superiori a 1.100 Euro si paga un Contributo unificato di 43,00 Euro;
Per importi superiori a 1.100 Euro e fino a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 98,00 Euro;
Per importi superiori a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 237,00 Euro;
Per importi indeterminabili si paga un contributo unificato di 237,00 Euro;
(Quando il valore causa sia superiore ad euro 1033,00 si dovrà aggiungere la marca per spese forfettizzate da euro 27,00);